Lo Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “CENTRO STUDI ERAS FORUM”
COSTITUZIONE E SCOPI
- Art. 1 Denominazione e Costituzione. È costituita l’Associazione denominata “Associazione Centro Studi Erasforum” (d’ora in poi l’Associazione). L’Associazione è autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
- Art. 2 Sede. L’Associazione ha sede nel Comune di Milano, in via Foro Buonaparte 69. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita all’interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica statutaria. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi secondarie in altre città italiane ed estere.
- Art. 3 Durata. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dell’Assemblea degli associati secondo le ipotesi previste dal codice civile.
- Art. 4 – Scopi e attività. L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio, l’aggiornamento e il confronto multidisciplinare tra i professionisti, i ricercatori e gli operatori della sanità pubblica e privata sui temi della salute e della cura del paziente chirurgico, promuovendo lo studio di metodologie e pratiche ispirate al protocollo E.R.A.S. (“Enhanced Recovery After Surgery“, ovvero miglior recupero dopo un intervento chirurgico), ai principi della medicina e chirurgia non invasiva e del controllo del dolore al fine di favorire, con l’uso ottimale dellerisorse, il recupero completo del paziente e il ritorno precoce della persona alle proprie attività quotidiane.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà, tra le altre attività:
a) organizzare e gestire corsi di formazione, preparazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, seminari, congressi, conferenze, meeting, briefing, tavole rotonde, dibattiti, mostre, fiere, happening, manifestazioni ed eventi in genere, sempre nell’ambito degli scopi di cui al presente Statuto;
b) stipulare contratti con soggetti pubblici o privati utili al raggiungimento degli scopi della Associazione; accettare eredità e lasciti, acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni immobili;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione a terzi di alcune o di parte delle attività dell’Associazione;
d) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni e comunque soggetti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
e) produrre, pubblicare e promuovere la diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo sui temi della medicina e della chirurgia non invasiva, del controllo del dolore, del management e del diritto sanitario;
f) istituire premi e borse di studio;
g) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. - Art. 5 Patrimonio e fonti di finanziamento. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi degli associati, da eventuali contributi e donazioni provenienti da enti pubblici o privati e da persone fisiche, da beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall’Associazione.I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
L’Associazione si finanzia inoltre con i proventi derivanti da specifici progetti, con i contributi derivanti dalle attività di formazione, di consulenza e di servizi svolte a favore degli associati o di terzi e con i proventi derivanti da eventi culturali e formativi.
Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’esercizio economico-finanziario coincide con l’anno solare. - Art. 6 Gli Associati. Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, gli esercenti le professioni sanitarie, gli enti morali, gli enti pubblici, le società – di qualsiasi natura – che operano nel settore della medicina e della salute, gli esperti di diritto ed economia sanitaria, management, risk management sanitario e in generale tutti coloro che riconoscendosi nei valori dell’Associazione, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dello Statuto.
Gli Associati, possono essere:
a) Fondatori: sono (Associati) Fondatori le persone firmatarie del presente statuto che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione partecipando all’istituzione del fondo di dotazione.
b) Ordinari: sono (Associati) Ordinari le persone fisiche, gli enti morali, gli enti pubblici e privati di qualsiasi natura che, condividendo gli scopi dello statuto, aderiscono liberamente all’Associazione. Per essere ammesso come Associato Ordinario è necessario inviare una richiesta all’Associazione indirizzata al Consiglio Direttivo che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Il mantenimento della qualifica di associato è subordinata annualmente al pagamento della quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento delle quote sociali anche per un solo anno comporta la decadenza dalla qualifica di Associato. - Art. 7 Doveri degli Associati. Tutti gli Associati, senza distinzione, sono vincolati al rispetto delle norme dello statuto e alle disposizioni del Consiglio Direttivo.
Essi, inoltre hanno il dovere:
di non contrastare l’attività e le iniziative associative, comportandosi correttamente nei confronti dell’Associazione, dei suoi rappresentanti e verso i singoli associati;- di versare la quota associativa secondo l’ammontare stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, entro e non il oltre il 31 gennaio di ogni anno;
– di concordare, preventivamente, con il Consiglio Direttivo ogni iniziativa, intervento pubblico, azione divulgativa in cui sia previsto l’uso dei simboli e/o il nome dell’Associazione. - Art. 8 Diritti degli Associati. Tutti gli Associati hanno il diritto di partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione, alle assembleeordinarie e straordinarie e di presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte, istanze e reclami.
Tutti gli Associati hanno diritto di prendere parte alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, godendo dell’elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o di altri Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti pro tempore o mandatari. - Art. 9 Perdita di qualità di Associato. Ogni Associato ha diritto di recedere in qualunque momento dall’Associazione, a mezzo di comunicazione scritta (raccomandata r.r. pec o mail) indirizzata al Presidente. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota versata.
La qualità di Associato si perde inoltre:
a) per esclusione, in caso di gravi violazioni ai doveri richiesti dallo statuto o per aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione o pregiudizievoli per la sua attività. L’esclusione di un Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto espresso a maggioranza dei suoi membri, previa contestazione scritta degli addebiti. L’Associato, entro 5 giorni dall’avvenuto ricevimento della contestazione potrà far pervenire al Consiglio Direttivo un proprio scritto difensivo; decorsi 5 giorni, il Consiglio Direttivo sarà libero di decidere, entro i successivi 30 giorni, l’esclusione dell’Associato o l’archiviazione del procedimento;
b) per morosità, senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento;c) per morte.
In nessun caso e quindi nemmeno nel caso di scioglimento dell’Associazione, oltreché in caso di morte, esclusione o recesso, l’Associato avrà diritto alla ripetizione di quanto versato a titolo di quota di iscrizione o contributo volontario.
Art. 10 Organi dell’Associazione. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice Presidente Vicario;
e) il Vice Presidente;
f) il Tesoriere, se nominato;
g) il Segretario Generale, se nominato;
h) il Revisore dei Conti, se nominato. - Art. 11 Assemblea. L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative annuali.
I principali compiti dell’Assemblea sono:
a) nominare tra i propri iscritti i componenti del Consiglio Direttivo che dura in carica 3 anni;
b) approvare annualmente il rendiconto economico/finanziario relativo all’esercizio precedente;
c) approvare il programma annuale dell’attività e delle iniziative dell’Associazione proposto dal Consiglio Direttivo, per l’esercizio successivo;
d) proporre argomenti di studio e ricerca d’interesse per l’Associazione;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
f) nominare, se ritenuto opportuno, un Revisore dei Conti;
g) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare i liquidatori;
h) deliberare su ogni altro argomento riguardante l’attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli Associati.
L’Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata agli associati via posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, con un preavviso di almeno 15 giorni; il preavviso è di almeno cinque giorni nel caso di decisioni urgenti per la vita dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno della metà più uno degli Associati iscritti e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea (metà più uno).
E’ richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altri Enti o per apportare qualsiasi modifica o integrazione allo statuto.
Hanno il diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultino iscritti all’Associazione almeno 45 giorni prima la data dell’Assemblea e in regola con il versamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altro Associato che non potrà avere più di due deleghe.L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal Vice Presidente Vicario o in assenza di quest’ultimo dal Vicepresidente e, in assenza di questi dal componente del Consiglio direttivo con maggiore anzianità d’iscrizione alla Associazione o più anziano d’età. - Art. 12 Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di stabilire le linee d’indirizzo generale dell’Associazione, promuovendone le iniziative, le attività e i progetti di ricerca o studio su temi di interesse dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo:
a) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente;
b) nomina, se necessario, un Tesoriere anche al di fuori del Consiglio Direttivo o dell’associazione;
c) nomina, se necessario, un Segretario anche al di fuori del Consiglio Direttivo o dell’associazione
d) attua le deliberazioni dell’Assemblea degli iscritti;
e) delibera sulle azioni e sugli atti necessari o opportuni al conseguimento degli scopi sociali;
f) redige gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività dell’Associazione;
g) predispone annualmente, a consuntivo, il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti e il programma annuale delle iniziative dell’Associazione per l’esercizio successivo;
h) istituisce e nomina commissioni e/o comitati scientifici che riferiscano al Consiglio stesso;
i) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Associati;
l) delibera sull’esclusione degli Associati;m) stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra gli iscritti, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadono dall’incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione scegliendo tra gli altri iscritti all’Associazione. In caso di accettazione della nomina, i consiglieri cooptati restano in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada per qualsiasi motivo oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo
In caso di cessazione per scadenza del termine, i componenti del Consiglio Direttivo cessati rimangono in carica in regime di prorogatio sino alla loro sostituzione.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di 12 mesi, comporta la sua immediata decadenza dalla carica di consigliere.
Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. - Art. 13 Funzionamento del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno per deliberare in ordine all’attività associativa, allapredisposizione del rendiconto economico-finanziario, alla redazione del programma delle attività annuali e l’ammontare delle quote associative annuali.
La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, personale oppure riuniti in video conferenza o conference call telefonica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. - Art. 14 Presidente. Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente Vicario e in caso di impedimento del Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi, degli associati ed in giudizio.
Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Egli convoca e presiede i lavori dell’Assemblea degli iscritti e del il Consiglio Direttivo. In caso d’impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assolte dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente.
Se non è nominato un Tesoriere, il Presidente svolge tutte le attività di natura amministrativa, avendo i poteri di firma, ai sensi di legge; in particolare è autorizzato per Statuto all’apertura e alla chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria. - Art. 15 Il Vice Presidente Vicario. Il Vice Presidente, oltre a collaborare con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza, impedimento o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
- Art. 16 Il Vice Presidente. Il Vicepresidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente e il Vicepresidente Vicario siano impossibilitati a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
- Art. 17 Tesoriere. Il Tesoriere, se nominato, è scelto dal Consiglio Direttivo di norma tra i suoi membri. Il Consiglio, se ritenuto opportuno, può nominare Tesoriere un soggetto estraneo al Consiglio Direttivo o all’associazione.
Con decorrenza dalla nomina, il Tesoriere svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa e il Presidente può attribuirgli poteri di firma. In particolare il Tesoriere, se nominato, è autorizzato per statuto all’apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.
Egli dura in carica 3 anni, salvo revoca, e può essere riconfermato. - Art. 18 Segretario Generale. Il Segretario dell’Associazione, se nominato, è scelto di norma tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio, se ritenuto opportuno, può nominare Segretario un soggetto estraneo al Consiglio Direttivo o all’associazione. I compiti del Segretario generale sono:
➢ curare la tenuta dei verbali e dei libri dell’Associazione;
➢ svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo.
Egli partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell’Assemblea degli Associati. Il Segretario ha cura, in particolare, di mantenere i contatti, a carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione. In caso di nomina, il Consiglio Direttivo può attribuire al Segretario, con apposita delibera che ne disciplina i limiti e le modalità di esercizio, il potere di rappresentanza legale verso i terzi per l’attività svolta in nome dell’Associazione. - Art. 19 Il Revisore dei Conti. Il Revisore, in caso di nomina, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo corretto funzionamento. Il Revisore ha altresì il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e di redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo, prima della sua approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati. Il Revisore, se nominato, interviene alle sedute dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al rendiconto economico-finanziario a consuntivo e al prospetto economico-finanziario preventivo di spesa, oltre a poter essere invitato a partecipare ove siano in trattazione materie di sua competenza.
Il Revisore, se nominato, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. - Art. 20 Scioglimento dell’Associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi motivo, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
- Art. 21 Controversie e Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, o tra il Consiglio Direttivo e gli Associati in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano con esclusione di ogni altro Foro concorrente.
- Art. 22 Disposizioni finali. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.